PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno).

      1. È approvata l'allegata intesa firmata il 23 aprile 2004 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516).

      1. L'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, secondo i criteri degli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
      2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
      4. La gestione e il regolamento della facoltà dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste».